Statuto

Art.1 – DENOMINAZIONE E SEDE

L'Ente "Istituti Civici di Servizio Sociale – I.CI.S.S.- Verona" è una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza con sede in Verona, Via Carso n. 9. La variazione di sede nell'ambito del territorio del Comune di Verona non richiede il procedimento amministrativo di modifica statutaria.

Art. 2 - FINALITÀ

L'Istituzione ha lo scopo di svolgere attività:
a)  socio-assistenziali ed educative a favore di minori, con particolare attenzione a quelli che si trovano in situazioni di difficoltà familiare;
b)  socio-assistenziali a favore di anziani e di persone portatrici di handicap.
L'Istituzione realizza le proprie finalità con centri per l'infanzia, scuole professionali, istituti residenziali, centri di riabilitazione ed ogni altra iniziativa di servizio sociale. Può inoltre assumere, nei limiti di legge, partecipazioni in Enti e Società che abbiano fra gli scopi sociali attività analoghe e affini a quelle previste nel primo comma del presente articolo.
Nei limiti delle risorse disponibili l'Istituzione provvede ad erogare assistenza gratuita o agevolata a persone in condizioni di necessità, secondo i criteri e le modalità disciplinate da apposito Regolamento.

Art. 3 - PROGRAMMAZIONE

L'Istituzione opera con programmi pluriennali tenuto conto della programmazione regionale e locale e coordinando le proprie attività con quelle del Comune di Verona e degli altri Enti Pubblici e Privati che svolgono attività nei settori indicati nell'articolo 2.
Nei programmi pluriennali vengono indicate:
a)  le priorità e i criteri di intervento in relazione alle esigenze socio-assistenziali del territorio Comunale, privilegiando le iniziative di rimozione delle cause di svantaggio individuale e sociale nel rispetto della persona;
b)  la ripartizione delle rendite patrimoniali dell'Ente da destinare ai diversi settori di attività, tenendo conto della destinazione dei cespiti patrimoniali di proprietà delle Istituzioni unificate.

Art. 4 – IL PATRIMONIO

Il patrimonio, costituito da beni immobili e mobili, non può essere distolto dal perseguimento delle finalità istituzionali.
Gli Amministratori sono impegnati a conservarne l'integrità sotto il profilo funzionale ed economico. I beni patrimoniali devono essere oggetto di rilevazione in apposito inventario, disciplinato dal regolamento di contabilità, redatto la prima volta entro sei mesi dalla approvazione del presente Statuto e periodicamente aggiornato nelle consistenze e revisionato nei valori.

Art. 5 - ORGANI

Sono organi dell'Istituzione:
a)  il Consiglio di Amministrazione,
b)  il Presidente,
c)  il Direttore-Segretario,
d)  il Collegio dei Revisori e/o il Revisore Unico.

Art. 6 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Composizione e durata in carica
Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri nominati dal Comune di Ve-rona fra esperti in politiche sociali e nella conduzione di Organismi socio-assistenziali.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere rinominati nei termini di legge.
Il Presidente e i Consiglieri sono surrogati in caso di cessazione dall'ufficio per qualsiasi causa. Alle surrogazioni provvede il Comune di Verona, non appena si siano verificate e siano state notificate le vacanze. I Membri del Consiglio di Amministrazione, che surrogano altri anzitempo cessati, restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio del quale vengono a far parte.
I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive decadono dall'incarico. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione. I membri decaduti non possono essere riconfermati finché dura in carica il Consiglio del quale facevano parte.
I membri del Consiglio di Amministrazione che rinunciano all'ufficio devono darne comunicazione scritta al Presidente.
Per lo svolgimento del mandato al Presidente e ai membri del Consiglio di Amm.ne spetta un'indennità da determinarsi secondo la normativa vigente.
Gli Istituti provvedono con propri mezzi ad assicurare gli Amministratori per i rischi connessi al mandato.

Art. 7 – ATTRIBUZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione delibera su tutti i provvedimenti relativi al governo dell'Istituzione, demandati al Consiglio stesso dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 8 – MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio è convocato almeno una volta al mese dal Presidente o da chi lo sostituisce. L'avviso di convocazione deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la adunanza e deve contenere l'ordine del giorno stabilito dal Presidente.
Verranno inseriti all'ordine del giorno anche specifici argomenti richiesti anche da un solo membro del Consiglio d'Amministrazione. Per le convocazioni d'urgenza l'avviso di convocazione deve essere consegnato almeno 24 ore prima.
Le sedute del Consiglio di Amm.ne non sono pubbliche. Ad esse partecipa, con diritto di voto consultivo di cui deve essere dato atto a verbale, il Direttore o chi ne fa le veci.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, che regola lo svolgimento delle discussioni e delle votazioni.
Il Presidente, d'ufficio o su richiesta anche di un solo membro del Consiglio, può ammettere alle riunioni l'intervento a fini informativi di dipendenti, consulenti ed esperti.

Art. 9 – PROCEDURA PER LA VALIDITÀ DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO DI AMM.NE

Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza di almeno tre membri.
Il Consiglio di Amm.ne delibera validamente a maggioranza dei presenti.
Le votazioni sono espresse per voto palese salvo i casi di voto segreto, che deve avvenire quando si tratti di questioni concernenti persone.
I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione sono stesi dal Direttore o da chi ne fa le veci e firmati da tutti i componenti presenti.

Art. 10 – SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione viene sciolto ai sensi di legge.
È fatto obbligo al Presidente o a chi ne svolga le funzioni ai sensi del successivo art. 12 di comunicare senza indugio alla Regione e al Comune di Verona le avvenute dimissioni della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Art. 11 – IL PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione fra i propri Membri a maggioranza dei componenti.
Il Presidente ha la legale rappresentanza e sovrintende a tutte le attività dell'Istituzione, esplicitando anche funzioni di promozione, di coordinamento e di controllo dell'attività dell'Ente. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e garantisce l'esecuzione delle sue deliberazioni.
Assume altresì con ordinanza i provvedimenti d'urgenza necessari per garantire il funzionamento dell'Istituzione e li sottopone alla ratifica del Consiglio di Amm.ne nella riunione immediatamente successiva, da tenersi non oltre 15 gg.

Art. 12 - VICEPRESIDENTE

Nei casi di assenza temporanea o impedimento, il Presidente è sostituito dal VicePresidente. In caso di assenza anche di questi, il Consigliere più anziano nella carica, o, in subordine, per età assume le funzioni di Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione elegge il VicePresidente, con la medesima modalità prevista per l'elezione del Presidente.

Art. 13 – REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Gli Istituti si dotano di un revisore dei conti, iscritto nel registro dei revisori dei conti legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e nominato dalla Giunta regionale fra i revisori inseriti nell'apposito elenco regionale, articolato per provincia, istituito presso la Giunta regionale. Il Revisore resta in carica cinque anni a decorrere dalla data di provvedimento di nomina ed è rinnovabile una sola volta; ad esso si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità di cui all'art. 2399 del C.C..

Il Revisore vigila sull'osservanza da parte degli Istituti delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie e, in particolare, esercita, nei termini della normativa vigebte, la funzione di controllo della regolarità amministrativa e contabile ed esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Il Revisore ha altresì, l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, di riferirne immediatamente al Consiglio di Amministrazione ed è tenuto a fornire allo stesso, su sua richiesta, ogni informazione e notizia che abbiano facoltà di ottenere a norma di legge o per statuto, informando, qualora lo ritenga opportuno, la struttura regionale competente.

Il Revisore è tenuto, su richiesta delConsiglio di Amministrazione, a partecipare alle sedute del Consiglio stesso.

Al Revisore spetta un'indennità comprensiva delle spese e di ogni altro rimborso, fissata dal Consiglio di Amministrazione all'inizio del mandato.

(Art. modificato con Delibera n.16 del 25/05/2017 che ha recepito quanto disposto dall'Art. 56 della L.R. 30/2016 integrata dalla DGRV n. 503/2017)

Art. 14 - DIREZIONE

È istituita una Direzione a cui è preposto il Direttore, nella posizione giuridica ed economica prevista dalla Pianta Organica, secondo la normativa vigente e le disposizioni regolamentari di cui all'art. 17.
L'incarico di Direttore può inoltre essere conferito a titolo di rapporto d'opera professionale anche a tempo parziale, con compenso da determinarsi in riferimento al costo del Direttore a rapporto di lavoro dipendente.
Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.
Gli Istituti provvedono con propri mezzi ad assicurare il Direttore per i rischi connessi al mandato.

Art. 15 – IL DIRETTORE-SEGRETARIO

Il Direttore-Segretario è il capo dei servizi dell'Istituzione ed in tale veste collabora con il Presidente e ne segue le direttive per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e per l'esplicazione delle funzioni di gestione che gli competono. Esprime il voto consultivo su tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e ne stende i relativi verbali. Partecipa alle responsabilità degli Amministratori a norma dell'art. 32, ultimo comma, della Legge 17 luglio 1890 n. 6972 e delle altre leggi vigenti.
Da tale responsabilità deve intendersi esonerato nel caso in cui abbia fatto constatare il suo motivato dissenso.
Quale capo dei servizi amministrativi propone l'organizzazione degli uffici e la destina-zione del personale, assiste alle aste e alle licitazioni, ne redige i verbali e predispone i contratti, sottoscrive i mandati di pagamento; esprime con relazione motivata, sentiti i dirigenti degli uffici competenti, il parere sulle conferme degli incarichi del personale e sugli altri provvedimenti in materia di personale.

Art. 16 – MEZZI E FUNZIONAMENTO

Nella loro azione gli Organi e i dipendenti dell'Istituzione, debbono perseguire il buon andamento di tutti i servizi secondo i metodi di cooperazione, efficienza, efficacia e trasparenza sulle base dei principi dettati dalle leggi vigenti.
L'Istituzione può stipulare con Enti pubblici e privati senza fini di lucro convenzioni per l'attuazione dei programmi finalizzati al raggiungimento degli scopi.

Art. 17 – REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE

Un regolamento interno, comprensivo della pianta organica del personale, disciplina l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi amministrativi in modo che siano attribuite ai singoli settori specifiche competenze e precise responsabilità.

Art. 18 – REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

L'Istituzione si dota di un adeguato sistema contabile, finalizzato a rilevare i fatti amministrativi riguardanti le operazioni di gestione.
Gli Amministratori provvedono alla redazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, secondo le modalità ed i tempi fissati dal regolamento di contabilità, redatto in attuazione delle norme di cui alla Legge 17.07.1890 n. 6972.
Il sistema di bilancio, derivato da un'ordinata contabilità, deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Istituzione, nonché il risultato economico, allo scopo di offrire una completa informazione sull'andamento della gestione.
Il sistema di rilevazione finanziaria deve essere integrato dal conto economico e dallo stato patrimoniale redatti sulla base di specifiche rettifiche di valori apportate alle sintesi finanziarie. Gli Amministratori devono provvedere inoltre, insieme con la relazione al bilancio preventivo, alla stesura di una relazione accompagnatoria al predetto sistema di bilancio.
L'Istituzione è impegnata a dotarsi di metodologie di controllo economico che favoriscano il perseguimento degli obiettivi secondo criteri di efficacia ed efficienza.

Art. 19 – AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

L'Amministrazione del personale, salvi i provvedimenti espressamente riservati alla competenza del Consiglio di Amministrazione, spetta al Presidente, che provvede sentito il Direttore.

Art. 20 – ESERCIZIO FINANZIARIO - PAGAMENTI

L'esercizio finanziario comprende il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre.
I mandati di pagamento non costituiscono titolo di scarico per il Tesoriere se non muniti della firma del Presidente o del Vicepresidente e del Direttore.

Art. 21 – NORME FINALI

Le disposizioni contenute negli articoli del presente statuto sono integrate dai previsti regolamenti. Per quanto non previsto nel presente statuto, si applicano le norme della Legge 17 luglio 1890 n. 6972, della L.R. 15 dicembre 1982 n. 55 e delle altre leggi vigenti in materia.